Cosa facciamo
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Allegati
- Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici
- Stralcio di piano pe ril riscaldamento ambientale ed il condizionamento
- Linee guida nazionali per la certificazione energetica
Links
- Regione Piemonte – Certificazione Energetica
- Comitato Termotecnico Italiano
- ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
- CASA&CLIMA Efficienza Energetica - Integrazione Impiantistica - Comfort Abitativo
- Edilportale – Il motore di ricerca dell’edilizia
Richiedipreventivo

Certificazione energetica
La certificazione energetica è il complesso delle operazioni volte a misurare l’efficienza, ovvero il rendimento energetico di un edificio.
Rappresenta la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e dell’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico.
Attestato di Certificazione Energetica
E’ il documento, redatto nel rispetto delle norme tecniche di riferimento per la certificazione energetica, attestante le prestazioni energetiche ed i parametri energetici caratteristici dell’edificio. L’attestato di certificazione energetica va redatto per le categorie di edifici definite dalla normativa e soggette ad applicabilità.
Applicazione
Ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione edilizia è dotato, a cura del costruttore, di attestato di certificazione energetica.
Nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.
Nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso.
Durata
L’attestato di certificazione energetica ha una durata di 10 anni e deve essere rinnovato ad ogni ristrutturazione che riguardi l’involucro o l’impianto di riscaldamento dell’edificio.
Documentazione da produrre
E’ in ogni caso previsto un sopralluogo tecnico nell’edificio oggetto di certificazione.
Riferimenti normativi
L’Attestato di Certificazione Energetica è richiesto in ottemperanza al D.Lgs 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006, art. 6, comma 1-bis, lettera b), in cui si riporta che a decorrere dal 1 luglio 2009, tutti gli edifici, comprese le singole unità immobiliari devono esserne provvisti; altresì è ribadito all’art. 21, comma 3 e all’art. 5, comma 2 e 3 della Legge Regionale 13/2007, nel quale è prevista l’allegatorietà al contratto di compravendita o locazione di interi immobili o singole unità immobiliari della certificazione energetica a cura del venditore o locatore a partire dal 1 ottobre 2009.
La D.G.R n. 43-11965 del 20/10/2009 (Regione Piemonte) determina che le unità immobiliari facenti parte di un condominio con riscaldamento centralizzato possono basare la certificazione energetica su un unico documento riguardante l’intero edificio. Tale analisi serve a dichiarare lo stato di fatto del consumo energetico. Qualsiasi siano i risultati ottenuti NON vi è alcun obbligo di intervento per il rispetto dei limiti di prestazione energetica.